Detraibilità pagamenti in contanti
Cari Colleghi,
come noto a partire dal 1.01.2020 la Legge di Bilancio per l’anno 2020 prevede l’obbligo della tracciabilità delle detrazioni anche per alcune tipologie di spese sanitarie e per le spese veterinarie sostenute dai cittadini. In particolare se le prestazioni sanitarie saranno svolte in regime libero professionale e saranno pagate senza l’utilizzo di qualsiasi mezzo di pagamento tracciabile, a partire appunto dal 1.01.2020, esse non saranno più detraibili.
Si riporta di seguito il testo della norma:
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Qualsiasi sia la ratio del provvedimento esso è di fatto un atto contro il cittadino, che tuttavia va ulteriormente a complicare l’organizzazione dei nostri studi. Si tratta di una scelta politica sbagliata: lo avevamo già comunicato sin da novembre con una nostra nota indirizzata a tutti i componenti delle Commissioni finanze e bilancio di Camera e Senato ai quali chiedevamo di non sostenere tale decisione. Lo siamo ancora di più oggi perché siamo certi che essa creerà solamente problemi, contenziosi e in qualche caso addirittura effetti opposti a quegli obbiettivi che questa scelta governativa si propone di conseguire.
La legge introduce ulteriori costi per ognuna delle figure coinvolte e già si preannuncia inapplicabile, discriminativa e penalizzante per molta parte della popolazione, della quale sarà principalmente colpita quella parte di essa che da sempre preferisce l’uso del contante al mezzo elettronico, con il quale non ha confidenza né fiducia.
Per quanto riguarda la nostra categoria, si introduce un ulteriore orpello, frutto di chissà quale ragionamento, che impedisce la detraibilità fiscale per le spese sanitarie eseguite tramite l’uso del contante, pur in presenza di ricevuta di pagamento.
Come ANDI denunciamo con forza l’irragionevolezza di tale norma, insieme alla discriminazione che si determina nell’ambito delle prestazioni di servizi professionali e all’interno della stessa categoria medica ed odontoiatrica, tenuto conto che le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale non sono assoggettate a tale limitazione.
ANDI richiederà al Governo un pronto ripensamento e una sospensione dello specifico provvedimento.
In termini funzionali dobbiamo comunque già prendere atto di quanto stabilito, provvedendo a facilitare l’indicazione delle modalità di pagamento per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie, ed in tal senso Vi comunico che abbiamo già provveduto ad aggiornare su BRAIN l’attuale tracciato “record” inserendo il campo “pagamentoTracciato”, richiedendo al Professionista (per le sole ricevute di pagamento emesse a partire dal 1.01.2020) di indicare:
– SI: se il pagamento sia stato eseguito tramite metodi tracciabili (POS Bancomat Bonifico Assegni ecc.);
– NO: se il pagamento sia avvenuto in contanti.
Buon lavoro a tutti.
Dott. Giuseppe Cerami
Presidente ANDI Trapani
– Allegasi avviso personalizzabile per i pazienti