Chiarezza sui Contratti di lavoro A.S.O.
Ritengo occorra fare chiarezza sui contratti di lavoro che disciplinano i rapporti economici tra Colleghi Datori di Lavoro ed Assistenti Studio Odontoiatrico (A.S.O.) affermando che il solo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che può efficacemente regolare i rapporti di lavoro negli studi professionali è quello sottoscritto da CONFPROFESSIONI (a cui ANDI aderisce) con le controparti sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS.
Si tratta infatti del Contratto sottoscritto dalle Associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative del settore a cui tutte le normative riconoscono un valore superiore rispetto alle altre intese collettive.
La maggiore rappresentatività deriva non solo dal numero di iscritti alle organizzazioni stipulanti (è difficilmente asseribile che il numero di associati ad ANDI e CONFPROFESSIONI sul fronte datoriale, e ai sindacati dei lavoratori CGIL CISL E UIL, sia inferiore rispetto ad AIO CIFA e Confsal) ma anche dalla capacità di delineare un sistema di tutele, attraverso gli enti bilaterali, che riesce a garantire servizi ad un vasto numero di lavoratori (Cadiprof ed Ebipro hanno più di 200.000 iscritti).
I rischi connessi alla mancata applicazione del CCNL sottoscritto da CONFPROFESSIONI sono notevoli e possono portare a costi elevati per il datore di lavoro.
I rischi connessi alla mancata applicazione del CCNL sottoscritto da CONFPROFESSIONI sono notevoli e possono portare a costi elevati per il datore di lavoro.
Lo scorso 25 gennaio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato ad esempio la circolare n. 3/2018, con la quale ha fornito, agli ispettori del lavoro, alcune indicazioni operative circa l’attività di vigilanza verso le aziende che non applicano i c.d. contratti leader, ovvero proprio quei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, stabilendo alcuni punti fondamentali:
1. Il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi (vedasi l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e l’articolo 2, comma 25, della L. n. 549/1995).
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, L. n. 296/2006, l’applicazione dei benefici normativi e contributivi è prevista unicamente laddove vengano rispettati i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Eventuali controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro o dell’Inps, che accertino la mancata applicazione di un Contratto collettivo realmente rappresentativo, possono pertanto portare ad un recupero di somme di cui si è indebitamente fruito a titolo di beneficio normativo o contributivo o al pagamento con sanzione della contribuzione dovuta.
A ciò deve aggiungersi che l’applicazione del Contratto sottoscritto da soggetti privi di una reale rappresentatività comporta la mancata adesione dei lavoratori agli enti bilaterali e l’impossibilità di beneficiare delle relative prestazioni. Le tutele previste da tali organismi fanno parte integrante della retribuzione e devono quindi essere garantite ai dipendenti.L’esposizione al rischio di un contenzioso anche da parte delle ASO è quindi particolarmente elevato.
I Contratti diversi da quello di Confprofessioni, seppure sottoscritti in tempi recenti, non sono invece idonei per le considerazioni di cui sopra a rappresentare un parametro adeguato per gestire corretti rapporti economici con le assistenti di studio.
Per approfondimenti rimando al nostro contratto in allegato (vedi soprattutto le pagine 40 e 41) ed ai siti www.confprofessioni.eu – www.cadiprof.it – www.ebipro.it .
Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Alberto Libero
