Approvato in Senato il DDL per le modifiche del Codice Penale in merito all’esercizio abusivo
Legislatura 17ª – 12ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 74 del 09/01/2014
(471) MARINELLO ed altri. – Modifiche all’articolo 348 del codice penale e all’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione
(730) BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti l’esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell’esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra
(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore DALLA ZUANNA (SCpI) ricorda che, per quanto attiene agli aspetti d’interesse della Commissione, entrambi i testi sono volti a inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per coloro i quali esercitano abusivamente una professione sanitaria, muovendo dall’assunto della scarsa dissuasività della disciplina vigente.
Il disegno di legge n. 471, adottato come testo base dalla Commissione di merito, oltre a prevedere, in generale, un incremento della pena prevista per l’esercizio abusivo di una professione – che si propone di portare, quanto alla reclusione, fino a due anni, e, quanto alla multa, da 10.329 euro a 51.646 euro – stabilisce disposizioni specifiche per quanto riguarda l’esercizio abusivo della professione sanitaria. Il disegno di legge opera la scelta sistematica di non introdurre un reato distinto, consistente nell’ esercizio abusivo della professione sanitaria, ma prevede, con l’introduzione di un apposito comma nell’articolo 348 del codice penale, che chiunque nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria cagioni la morte di una persona sia punito con la reclusione da dieci a diciotto anni e che, ove l’esercizio abusivo causi lesioni personali, si applichi la pena della reclusione da tre a dodici anni.
La modifica dell’articolo 348 del codice penale prevista dall’articolo 1 del disegno di legge, inoltre, introduce una specifica ipotesi di punibilità per il professionista che collabora con colui che esercita in maniera abusiva una qualsiasi professione, sanzionandolo con la stessa pena riservata all’abusivo e prevedendo anche l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
Il disegno di legge introduce altresì un’aggravante per il caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l’induzione all’errore.
E’ prevista, inoltre, la confisca del materiale destinato all’esercizio abusivo.
L’articolo 2 del disegno di legge, infine, aumenta la sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
Il relatore evidenzia, quindi, che il disegno di legge n. 730 si differenzia dal testo appena illustrato principalmente per la scelta di attribuire carattere di specialità, attraverso l’introduzione dell’articolo 348-bis nel codice penale, al reato di esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra.
In conclusione, il relatore esprime l’avviso che l’orientamento della Commissione di merito di non introdurre una nuova fattispecie di reato sia condivisibile, sul piano delle scelte di politica criminale; così come quello di rendere più dissuasiva anche la pena per gli ausiliari abusivi, che a suo avviso potrebbe essere finanche innalzata. D’altro canto, egli esprime riserve sulla sanzione accessoria della interdizione perpetua dall’esercizio della professione, che il testo commina al professionista che collabora con l’abusivo, dal momento che appare eccessivamente severa e non modulabile dal giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.