Controllo Green Pass da parte dei datori di lavoro: quali i registri obbligatori
Cari Colleghi,
in questi giorni sono pervenute da alcuni Soci richieste di chiarimenti sugli adempimenti da porre in essere per rispettare correttamente l’obbligo di controllo del Green Pass, stabilito dall’art. 9-septies del D.L. 52/2021, con particolare riferimento ai “registri” citati nella Circolare ANDI 87.1938.P.
Indichiamo qui di seguito chiarimenti in merito ai registri da tenere:
1. registro delle verifiche del Green Pass (registro non obbligatorio e non richiamato nella disciplina sulla certificazione verde: esso raccoglie l’elenco dei controlli effettuati,
senza tuttavia contenere informazioni che permettono di identificare i controllati;
2. registro dei trattamenti dei dati personali, area privacy: è uno degli obblighi da adempiere per il dentista stabiliti dal GDPR (art. 30), e che quindi tutti gli studi
dovrebbero già utilizzare insieme agli altri adempimenti sulla privacy, quali l’informativa, le nomine di responsabili e incaricati, la formazione.
Con riferimento al registro n. 1, la Circolare 87.1938.P correttamente indica: “Si può redigere un registro delle verifiche effettuate, che può tuttavia essere compilato solo con il numero dei controlli svolti in una giornata e con i relativi esiti, senza alcun riferimento del nome della persona verificata o che comunque consenta di
identificare il soggetto sottoposto a controllo”
Riguardo al registro n. 2, la Circolare 87.1938.P contiene un allegato che rappresenta il testo da integrare all’interno del “registro dei trattamenti” privacy che gli studi dentistici dovrebbero avere già adottato dal maggio 2018: una colonna di un foglio Excel semplicemente da copiare e incollare all’interno del registro già in essere. Si smentisce l’obbligo della compilazione in tale registro dei dati di controllo del Green Pass (nominativo; data; ora; esito), come invece qualche consulente sul territorio consiglia e, al contrario, si evidenzia che è espressamente vietato riportare l’esito delle verifiche. Restano valide tutte le indicazioni sul
Green Pass diramate con la Circolare 87.1938.P e i suoi allegati.
Vi invito alla massima diffusione dei contenuti di questa circolare tra gli associati dei Vostri territori.
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda